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STATUTO

SILS – SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

E’ costituita con sede in Biella (BI),in Via Paietta 51, l’Associazione denominata "SILS – SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO".

L’Associazione ha carattere prettamente sindacale; è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti (d'ora innanzi detti anche "soci") il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza  e all’opinione politica.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPO

L’Associazione si propone, in generale, lo scopo di rappresentare,  affermare, promuovere, garantire e tutelare l’immagine, i diritti, il ruolo e gli interessi dei lavoratori dello spettacolo siano essi dipendenti, in libera professione, e lavoratori assimilati a quelli dipendenti, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: i collaboratori, i soci di cooperative.

L’Associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle suddette categorie di lavoratori e alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario od opportuno, di esperti nei vari settori.

In particolare, nell’ambito delle finalità di cui sopra, l’Associazione si propone di:

a)rappresentare e tutelare sindacalmente gli iscritti;

b)tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi, degli associati attraverso l’organizzazione delle iniziative sindacali, culturali, formative e assistenziali;

c)creare centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra le sopra descritte categorie di lavoratori e gli entipubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive;

d)fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta ai lavoratori, supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte;

e)collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali;

f)verificare gli atti posti in essere dall’amministrazione statale che, in qualche modo, interessino la vita e l’attività del lavoratore e della sua famiglia;

g)progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nel settore dell’assistenza fiscale ed, eventualmente, affidarle ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantirne l’ottimale realizzazione e diffusione in particolare, ma non solo, presso i lavoratori e i pensionati italiani;

h)sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo nazionale e/o internazionale;

i)sviluppare relazioni con gli organi di informazione.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l’Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata.

Essa potrà partecipare, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o comunque con altri soggetti, aventi finalità analoghe, affini  o  complementari alle proprie ovvero sinergiche con le proprie. Potrà, inoltre, federare o associare i soggetti di cui sopra.

 

L’Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3 - SOCI

L’adesione all'Associazione è volontaria, comporta l’accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente Statuto ed è compatibile con l’iscrizione presso qualsiasi altra associazione, sindacale e non.

Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che dichiarino di appartenere alla categoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori assimilati a quelli dipendenti (come elencati in via esemplificativa nel precedente articolo 2), dei pensionati e delle altre categorie di lavoratori ed ex lavoratori che, condividendo le finalità dell’Associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivano, anche con modalità telematiche, l’apposito modulo di adesione.

Possono divenire soci dell'Associazione anche i familiari dei predetti soggetti.

L’adesione all’associazione prevede il versamento di una quota annuale il cui importo viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

L’iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell’adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno.

In ogni caso, l’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recesso da parte dell’associato.

Il documento che comprova l’appartenenza all'Associazione è il modulo di adesione sottoscritto dal socio e controfirmato dal Presidente dell'Associazione anche con modalità telematiche.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

-soci FONDATORI: sono i firmatari dell’atto costitutivo nonché gli associati ai quali il Consiglio Direttivo abbia attribuito detta qualità in quanto portatori di interessi particolarmente rilevanti nel perseguimento dello scopo dell'Associazione. I soci fondatori hanno parere vincolante in ordine alle delibere modificative dello Statuto, allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo diversi dai soci fondatori stessi;

-soci SOSTENITORI: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, liberamente decidono di versare alla stessa un contributo di ammontare non inferiore a quanto stabilito in materia da apposito Regolamento allo scopo di sostenerla finanziariamente;

-soci ORDINARI: sono i soci che, in qualche modo, intendono attivarsi concretamente per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione anche collaborando personalmente con l’Associazione e/o con strutture collegate all’Associazione, anche nell’erogazione dei servizi posti in essere dall’Associazione stessa.

Consapevoli della necessità di un agire comune nell’ambito di una  medesima direzione, l’Associazione valorizza ed attribuisce rilevante importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimento delle finalità sociali.

ART. 4 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza od esclusione del socio.

Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicarne l’evento direttamente all’Associazione.

Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell’Associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La decadenza si verifica per perdita di anche solo uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - ENTRATE SOCIALI

Le entrate dell’Associazione sono ordinariamente costituite dall’ammontare dei contributi relativi al versamento delle quote associative e/o di contributi straordinari da parte degli aderenti.

Sono inoltre costituite dal ricavato dell’erogazione di servizi istituiti, anche indirettamente, dall’Associazione e dalle entrate derivanti dall’eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito dal valore:

  • residuo di tutte le entrate pervenute all’Associazione;

  • di tutti i beni, mobili e immobili e valori comunque acquisiti anche mediante lasciti e donazioni;

  • del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;

  • delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi ovvero in previsione di oneri futuri;

  • dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione;

  • delle eccedenze attive delle precedenti gestioni;

  • delle partecipazioni in società che hanno come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

E’ espressamente proibito l’utilizzo del patrimonio sociale a fini di lucro.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio di ciascun anno e termina con il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

ART. 8 - BILANCIO D’ESERCIZIO

Entro il 30 (trenta) giugno - ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 (trenta) settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede all’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente.

Il rendiconto viene redatto secondo uno schema libero, applicando il principio di cassa.

In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente la situazione finanziaria dell’Associazione.

Al rendiconto deve essere allegata una situazione dei crediti e dei debiti.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto devono essere destinati come segue:

  • per una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) a riserva;

  • il rimanente indistintamente al patrimonio sociale disponibile.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indirettamente correlate.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

a)L'Assemblea

b)il Consiglio Direttivo;

c)il Presidente.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell’Associazione sono elettive, e durano in carica quattro anni.

ART. 10 - L’ASSEMBLEA

L’Assemblea determina le linee programmatiche principali dell’attività dell'Associazione in coerenza con gli indirizzi statutari e delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’Associazione. Tali ultime decisioni sono subordinate al parere favorevole di tutti i soci fondatori.

In caso di scioglimento e liquidazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’eventuale residuo patrimonio verrà devoluto a favore di una o più altre associazioni designate dai soci fondatori tra quelle che perseguono analoghe finalità.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso affisso nei  locali  della sede dell’Associazione o mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito Internet dell’Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza sia in prima che, eventualmente, in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante conferimento, a quest’ultimo, di apposita delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un associato.

L’Assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia in  sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti all’adunanza.

L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, comma secondo; delibera, inoltre, sui programmi e sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

I libri obbligatori dell’Associazione sono i seguenti:

a)LIBRO DEI SOCI, da aggiornare annualmente;

b)LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;

c)LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di 4 (quattro) e da non più di 10 (dieci) membri.

La nomina di membri del Consiglio Direttivo diversi dai soci fondatori è subordinata al parere favorevole di tutti i soci fondatori medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente - che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento  di questi - e, qualora lo ritenga opportuno, un segretario.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo:

  • approva i Regolamenti;

  • convoca le assemblee;

  • stabilisce l’entità dei contributi e delle eventuali quote associative e le relative modalità di versamento;

  • delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci sostenitori e sull’esclusione dei soci ordinari. Il rifiuto di ammissione all'Associazione deliberato nei confronti del richiedente deve in ogni caso essere motivato;

  • delibera sull'attribuzione della qualità di soci fondatori ad associati, diversi dai firmatari dell'atto costitutivo, che siano portatori di interessi particolarmente rilevanti nel perseguimento dello scopo dell'Associazione;

  • redige e approva il bilancio dell’Associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali;

  • delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti per il periodo di carica residuo;

  • nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;

  • delibera sull’istituzione e su quanto necessario per la formazione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche;

  • delibera sull’acquisizione di partecipazioni o su costituzioni societarie compatibilmente con gli scopi dell’Associazione;

  • definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali accordi con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;

  • delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private;

  • provvede all’acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte;

  • delibera in ordine all’accettazione di donazioni e lasciti;

  • provvede all’assunzione di personale dipendente e alla stipula di contratti con collaboratori, stabilendone l’ammontare dei relativi compensi;

  • delibera sull’erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure;

  • delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o anche solo l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica.

L’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno 7  (sette) giorni prima dell’adunanza mediante consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto  per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, qualora assente, del Vicepresidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione  a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente decide in merito all’ammissione dei soci ordinari.

ART. 16 - STRUTTURE DI SERVIZIO

L'Associazione riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale l’efficace tutela dei diritti individuali dei soci e, comunque, della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.A.F., Patronati, centri studi) per l’erogazione di servizi.

Le Strutture di Servizio agiscono nell’ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo e a questo rispondono dei risultati ottenuti. Il Consiglio Direttivo, qualora ravvisi delle gravi violazioni od inadempienze può provvedere alla chiusura delle strutture di servizio.

L'Associazione a vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell’insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali) utilizzate nell’attività di servizio.

ART. 17 - REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesseramento e di voto; versamento delle quote associative; verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti.

ART. 18 - SCIOPERO

Lo sciopero è il mezzo estremo del quale può servirsi l’Associazione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti anche in concerto con altre associazioni, federazioni o confederazioni sindacali.

Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della vertenza incorso.

Lo sciopero è proclamato dal Presidente del Consiglio Direttivo in seguito ad una delibera favorevole del Consiglio stesso.

ART. 19 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo, con apposito provvedimento disciplinare,  può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida; sospensione dell’attività sindacale da tre a dodici mesi; decadenza da ogni carica; esclusione dall’Associazione. La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi   2 (due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell’esclusione non consente di aderire nuovamente all’Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e/o dall’attività sindacale. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.

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